Cittadini o regnicoli?

Una passeggiata nella Costituzione: # 6

La Costituzione attualmente in vigore non è la prima carta costituzionale che l’Italia ha avuto. Fu infatti preceduta dallo Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848 dall’allora Re di Sardegna Carlo Alberto. Fu redatto nelle due lingue del Regno, italiano (lingua ufficiale in Piemonte, Sardegna , Liguria, Nizza e Lomellina) e francese (per Savoia e Valle d’Aosta).

Fu inteso come la “legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia“. Con l’unione d’Italia, lo Statuto fu esteso a tutto il Regno e rimase formalmente in vigore fino all’avvento della Repubblica a seguito del referendum del 2 giugno 1946.

Fondamentalmente, lo Statuto stabiliva come forma di governo la monarchia costituzionale. Tuttavia, tutti i tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) rimanevano in mano al monarca, che nominava ministri, senatori e giudici ed era anche a capo delle forze armate. Piano piano, però, il Parlamento assunse un ruolo più attivo, tanto che la tenuta stessa del Governo dipendeva dalla fiducia parlamentare e non più dalla volontà del Re. Questo processo, cominciato da Cavour, si arrestò con l’avvento del fascismo, che accentrò il potere nella mani del capo del Governo e portò all’annullamento di fatto dell’uguaglianza giuridica (si pensi alle leggi razziali) e delle libertà civili.

Le caratteristiche dello Statuto Albertino

L’unica caratteristica comune tra lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana, nata esattamente cent’anni dopo è il fatto che siano entrambe “scritte” . Una copia dell’originale in italiano, conservato negli Archivi di Stato di Torino, si può scaricare qui:

Tutte le altre sono caratteristiche sostanzialmente opposte a quelle della Costituzione italiana.

Si tratta infatti di una Carta costituzionale

  • concessa e non votata. Un altro termine usato è “ottriata” (dal francese octroyée);
  • liberale e non sociale: non sono previsti articoli che prevedano l’intervento dello Stato per garantire i diritti sanciti;
  • flessibile e non rigida: può essere modificata con una semplice legge ordinaria e non con il procedimento aggravato previsto per la Costituzione, come abbiamo già visto qui;
  • breve, non tanto per il numero di articoli, che sono 84, quanto perché si limita a stabilire i principi dell’organizzazione dello Stato e, negli articoli dal 24 al 32, i diritti e i doveri dei cittadini, definiti nel testo anche “regnicoli“.

I regnicoli

Il termine, piuttosto curioso, significa “sudditi” e fu inizialmente impiegato per designare quelli del regno di Napoli, per finire poi a riferirsi a tutti quelli del Regno d’Italia. Era anche usato nei territori, ora italiani, dell’Impero austro-ungarico, come il l’Istria e il Trentino. Si usava per indicare gli immigrati provenienti dal Regno d’Italia, per distinguerli dai sudditi dell’Impero.

Lo Statuto impiega questo termine nell’articolo 24 che dichiara che tutti i regnicoli “sono eguali dinanzi alla legge”, come si può leggere nel testo trascritto, scaricabile qui in formato pdf:

Il passaggio da “regnicoli” a “cittadini” non è stato facile e forse non è neppure completato. La fondamentale differenza tra le due condizioni si ritrova nel ruolo: i cittadini non devono rimanere in attesa di decisioni prese dall’alto, ma partecipare attivamente. L’informazione gioca un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione.

Il passaggio da sudditanza a cittadinanza richiede impegno e quello che Claudio Martinelli, nel suo intervento nella raccolta di saggi Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?, a cura di Serena Silioni, chiama “la fatica dell’essere cittadini“.

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